Lo statuto

Articolo 1: istituzione dell’ente e denominazione.
Su iniziativa e per volontà del comparente Professor ZANGHI’ Claudio, sopra generalizzato, è istituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE STE.LA – PER RENDERE PIU’ SOPPORTABILI LE SOFFERENZE DEI BAMBINI MALATI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE”, la quale potrà altresì far uso della denominazione in forma abbreviata “FONDAZIONE STE.LA ONLUS”.

Articolo 2: sede e ambito di intervento.
La Fondazione ha sede in Catania, via Umberto n. 143, presso lo studio dell’Avv. Carlo Zanghì.
Essa opererà nell’ambito della nazione italiana e potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.
La Fondazione, quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), non ha finalità di lucro e nei modi appresso descritti persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 3: durata.
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 4: scopi dichiarati dal Fondatore.
“Il mondo dei bisognosi, specie nei paesi poveri, è certamente vasto, ed avrei quindi l’imbarazzo della scelta. Pur tuttavia preferisco rivolgermi a qualcosa di cui ho avuto diretta cognizione.
Il calvario dei miei figli (e non voglio con ciò ignorare quello delle mie mogli Giuseppina e Franca) mi ha portato a considerare attentamente, per averlo lungamente vissuto, il trauma che colpisce i bambini ammalati costretti a rivolgersi alle strutture ospedaliere per le loro cure. Chi ha avuto esperienza sa quanto sia ingiusta al riguardo la vita! Non voglio con ciò bestemmiare ma la sofferenza di un bambino, quando questa derivi da fatti naturali assolutamente estranei alla volontà o alla responsabilità, ancorché indiretta di altri uomini, appare assolutamente ingiusta!
Di fronte a tanta immotivata ed ingiusta sofferenza avverto l’imperiosa esigenza che la comunità umana provveda, per quanto possibile, ad alleviare le sofferenze di bambini che non hanno alcuna colpa di quanto accade (nè la colpa stessa può essere fatta ricadere su altri) e sono del tutto impreparati ad affrontare la sofferenza!
Fortunatamente la ricerca scientifica si adopera per risolvere i problemi connessi con la malattia e mi auguro che al più presto vi riesca (anche se purtroppo l’esperienza insegna che trovato il rimedio per una grave patologia, un’altra, forse più grave, ne insorge e bisogna ricominciare daccapo). Ma vi è un aspetto di cui la ricerca scientifica non si occupa -e non deve per altro occuparsi- nè tanto meno si occupano spesso -e di ciò me ne addoloro- i sanitari e l’ambiente paramedico: sono i traumi, gli stress i disagi dei bambini!
Troppo spesso il medico, l’infermiera, anche se a volte (purtroppo non sempre) nell’intento di una maggiore funzionalità o ordine dei loro reparti, ignorano del tutto tale esigenza e i ed insopportabili, quanto inutili, ricoveri ovvero al trauma dell’allontanamento dei genitori (più grave in funzione dell’età), confinati in un ambiente che istituzionalmente rifiutano perché sinonimo di sofferenza.
So bene che non posso cambiare la realtà delle cose nè indurre i medici o il personale paramedico ad occuparsi anche di problemi psicologici che troppo spesso trascurano; ciò che posso fare nel mio piccolo è contribuire a migliorare questa situazione con un apporto economico. A volte basta un televisore, dei filmini, un ambiente più adatto all’infanzia e meno ospedaliero, un po’ più di spazio e tante altre piccole cose che possono certamente alleviare le sofferenze di questi poveri innocenti.
A tale obiettivo intendo contribuire con le risorse economiche di cui dispongo a favore della Fondazione con quest’atto costituita.”

Articolo 5: oggetto.
La Fondazione persegue esclusive finalità di solidarietà sociale in conformità dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 460/1997 e svolgerà la sua attività nel settore dell’assistenza socio-sanitaria e dell’assistenza sanitaria, con espresso divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
La Fondazione ha lo scopo di alleviare le sofferenze, i disagi, i traumi psicologici e quant’altro di questa natura, nei bambini, intendendo per tali dai neonati fino ai bambini di 12 anni, senza che ciò comporti l’esclusione dai predetti benefici per i ragazzi di età superiore, ancorché meno soggetti ai predetti traumi e disagi, i quali, affetti da leucemie, thalassemie ed altre gravi patologie del sangue, nonché oncologiche, ed altro, siano costretti a frequenti ricoveri in ospedale, anche in regime di day ospital, per sottoporsi a terapie trasfusionali e ad altre terapie o attività diagnostiche, subiscono continuamente il trauma, oltre che dell’intervento sanitario in sè e per sè, anche quello dell’ambiente ospedaliero, della lontananza dalla madre o dagli altri familiari, frequentemente in condizioni di sovraffollamento, di estenuanti quanto inutili attese (spesso evitabili ove vi fosse una più attenta programmazione ed una maggiore considerazione dell’ammalato) in ambienti spesso inadatti, sotto il profilo estetico-funzionale, per rendere quanto più accettabile la penosa situazione alla quale la natura li ha condannati.
Tale obiettivo esclude pertanto l’utilizzazione dei fondi per ricerche scientifiche. La Fondazione mediante l’utilizzo dei fondi, dei beni, dei loro redditi ed altri proventi, anche acquisiti a seguito di vendita o di altra utilizzazione dei beni stessi, potrà invece acquistare mezzi tecnici e forniture, i quali, ancorché attinenti alla terapia ed alla diagnostica, possano comunque contribuire ad alleviare i fastidi ed i traumi connessi alla malattia.
La Fondazione, al fine di raggiungere le proprie finalità, eserciterà inoltre un’azione di stimolo e di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica e soprattutto nei confronti della pubblica Amministrazione, per la promozione di servizi a sostegno di ogni persona, al fine di incoraggiare, anche attraverso la ricerca, la consulenza, i seminari, i convegni, le mostre, gli interventi vari e l’attività di prevenzione di ogni forma di disagio e di emarginazione sociale dei piccoli ammalati.
La Fondazione potrà richiedere concessioni ed autorizzazioni a conseguire ogni altro mezzo o strumento utile al raggiungimento del proprio scopo. Potrà altresì compiere tutti gli atti mobiliari e immobiliari e tutte le operazioni  che rispondano allo scopo della Fondazione e che siano consentiti dalla legge.
La Fondazione può anche svolgere altre attività purchè direttamente connesse a quelle sopra indicate, nonché promuovere ogni iniziativa ritenuta pertinente ed utile per il raggiungimento dei propri scopi.
La Fondazione potrà integrare la propria attività con quella di altri soggetti, collaborando con altri organismi o enti aventi finalità analoghe nonché con organismi di volontariato, in ordine ad iniziative e progetti comuni.
In particolare potrà stipulare convenzioni e accordi con le strutture pediatriche esistenti allo scopo di coordinare ogni iniziativa opportuna. A tal fine la Fondazione potrà servirsi dell’attività volontariamente prestata da personale sanitario o da altre persone diversamente qualificate allo scopo di svolgere indagini e studi per una migliore collaborazione fra le strutture pediatriche. La predetta attività non dà luogo ad alcun rapporto di dipendenza con la Fondazione, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute nell’ambito dell’attività svolta.
Ove ritenuto necessario, il Consiglio di Amministrazione  potrà altresì decidere, sempre in funzione delle circostanze, di procedere alla parziale o totale  modifica di destinazione degli immobili della Fondazione o anche alla parziale o totale vendita ed utilizzare di conseguenza il ricavato per altro investimento di tipo non speculativo, produttivo di reddito che consenta la realizzazione degli obiettivi.
Per lo svolgimento delle attività la Fondazione può  giovarsi dell’opera di volontari che condividano le sue finalità.
La Fondazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo purchè non siano membri del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Scientifico della Fondazione. La Fondazione può anche avvalersi di personale messo a disposizione da terzi e può stipulare a tal fine convenzioni con qualsiasi soggetto.

Articolo 6: Dotazione patrimoniale.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) di cui euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) quale fondo di dotazione ed euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) quale fondo di gestione.
Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato:
– con i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e pertanto a titolo esemplificativo con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti intendano provvedere al potenziamento della benefica Istituzione;
– con gli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.
Per perseguire le proprie finalità la Fondazione dispone:
– dei redditi del proprio patrimonio;
– dei contributi dei benefattori;
– dei contributi, erogazioni, donazioni e lasciti testamentari pervenuti da soggetti pubblici e privati, nazionali o internazionali;
– dei proventi derivanti da manifestazioni ed iniziative promozionali;
– di ogni altra entrata, comunque denominata e di qualsiasi natura, non espressamente destinata alla formazione del patrimonio.
E’ espressamente vietata la distribuzione, anche in via indiretta, degli utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che svolgano attività con funzioni analoghe.
La Fondazione destinerà gli avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero ad incremento del fondo di riserva.

Articolo 7: Organi.
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente del Consiglio di amministrazione;
– il Vice Presidente;
– il Consiglio di amministrazione;
– il Comitato Scientifico;
– il Segretario;
– il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori.

Articolo 8: Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, con funzioni di consulente finanziario, dal Presidente del Comitato Scientifico o da un suo delegato, e dal Segretario.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell’adunanza convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Il Consiglio di amministrazione uscente, tre mesi prima della scadenza, nomina i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.
In via esemplificativa il Consiglio:
a) nomina il Presidente e il Vice Presidente;
b) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, per giusta causa;
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d) nomina i componenti del Comitato scientifico;
e) nomina il Segretario;
f) delibera sull’accettazione di donazioni ed eredità;
g) delibera sugli acquisti di beni immobili e mobili, stabilendone la destinazione;
h) delibera sull’alienazione, sulla vendita e su qualsiasi atto di disposizione dei beni facenti parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
i) delibera i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione;
l) delibera le modifiche allo statuto;
m) può delegare al Presidente l’esercizio dei poteri di cui alle lettere e) ed f);
n) può nominare comitati consultivi ed altri organismi ritenuti utili ai fini dello svolgimento delle attività della Fondazione o conferire incarichi anche di natura professionale.
Più in generale il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce sotto la Presidenza del Presidente o del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del primo. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti. Nelle delibere di revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico, nelle quali non si computa il voto del soggetto da revocare, la delibera deve essere adottata con il voto favorevole di tre componenti. Il voto del membro assente può essere acquisito per iscritto dal Presidente.
Sono valide le riunioni del Consiglio di amministrazione che si svolgono per via telematica o in conferenza audio-video. In tal caso devono essere assicurate, dandone atto nel relativo verbale:
– la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
– la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti esprimendo oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere, trasmettere la documentazione portata all’attenzione del Consiglio, nonché di partecipare alle votazioni;
– il rispetto del metodo collegiale tramite la contestualità del dibattito e della deliberazione.
La riunione dell’organo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.
In alternativa al metodo assembleare, sono valide le decisioni adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai componenti del Consiglio di amministrazione, devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; detti documenti, sono raccolti a cura del Presidente sotto la sua responsabilità.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo della convocazione e l’ordine del giorno e deve essere inviato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, all’indirizzo di residenza, almeno otto giorni prima della riunione a mezzo raccomandata a/r. In caso di urgenza la convocazione è fatta mediante telegramma, fax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che consenta di verificare l’avvenuto ricevimento della stessa, da pervenirsi almeno due giorni prima della riunione. Il Consiglio deve essere convocato, altresì, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio deve essere convocato, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio. Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto, a cura del Segretario, verbale da trascriversi in apposito libro.
Il Consiglio di Amministrazione potrà redigere e approvare uno o più regolamenti per disciplinare le proprie attività, quelle degli altri organi e quant’altro non debba necessariamente, per legge, essere previsto e disciplinato in seno allo statuto.
Il Consiglio di amministrazione, sentite le proposte del Comitato scientifico, le esamina ed approva valutandone la rispondenza con gli obiettivi, la congruità dell’onere finanziario e le disponibilità di bilancio.
Il Consiglio richiede, se opportuno, il co-finanziamento proposto dal Comitato scientifico come disciplinato dal successivo articolo 9 (nove) del presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità, fra l’altro, di amministrare il patrimonio della Fondazione ed a tal fine si avvale dei suggerimenti dell’avvocato Bernardo Zanghì, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione con la specifica funzione di consulente finanziario.
Nel rispetto delle funzioni collegiali del Consiglio di amministrazione la contabilità della Fondazione e del relativo bilancio annuale è curato e predisposto dall’avvocato Carlo Zanghì, Segretario del Consiglio di amministrazione.
Al termine del triennio ciascun membro del Consiglio può manifestare la sua disponibilità a proseguire nelle funzioni per il triennio successivo, in caso contrario Il Consiglio di amministrazione, sentiti i singoli componenti da confermare o quelli da nominare, delibera la composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio successivo, e nomina il Vice-Presidente con funzioni di consulente finanziario ed il Segretario.
Le attività svolte dai membri del Consiglio di amministrazione e dai membri del Comitato scientifico non danno luogo ad alcuna forma di compenso.
Per giustificate e irrinunciabili ragioni il Consiglio di amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate ad un membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato scientifico qualora ciò si renda necessario per il raggiungimento delle finalità dell’ente, il tutto nei limiti indicati nell’art. 10 comma 6, D.Lgs.numero 460 del 1997.
Per ogni attività o fornitura di beni o servizi che rientri nei progetti e nelle iniziative approvate dal Consiglio d’amministrazione, su proposta del Comitato scientifico, i membri dei due organi si adoperano singolarmente e collegialmente per raccogliere preventivi di spesa che consentano una migliore realizzazione dell’iniziativa con il minor carico finanziario per la Fondazione.

Articolo 9: Il Comitato scientifico.
Il Comitato scientifico è composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti delle strutture ospedaliere di pediatria. Il Comitato scientifico elegge, nel suo ambito, il Presidente.
Il Comitato scientifico propone le iniziative da assumere quali l’acquisto di materiali durevoli o di consumo, attività da realizzare nelle strutture ospedaliere destinate all’infanzia nonché ogni altra forma di azione ritenuta idonea a perseguire le finalità della Fondazione.
Il Consiglio può suggerire programmi di più ampia rilevanza ed al riguardo richiedere il co-finanziamento dell’Amministrazione regionale, dell’Amministrazione comunale e o di enti pubblici e privati.
Il Comitato scientifico è regolarmente costituito e delibera con una maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.
I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del Comitato scientifico sono rieleggibili. Ciascun membro, alla scadenza, può manifestare la sua disponibilità a proseguire nelle funzioni per il triennio successivo.
In caso contrario il Comitato suggerisce la o le persone che possano subentrare al o ai membri non più disponibili e delibera la nuova composizione da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione.
Si applicano al Comitato scientifico le norme relative al Consiglio di amministrazione.

Articolo 10: Il Presidente.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le proprie funzioni coordinando e dirigendo le riunioni del Consiglio di Amministrazione, mantenendo i contatti con gli altri membri al fine di discutere dei progetti proposti sui quali redigere il testo di delibera e raccoglie il consenso dei membri del Consiglio medesimo. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente dura in carica tre esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica ed è nominato dal Consiglio di amministrazione con le maggioranze di cui al precedente articolo 8 (otto), fatto salvo il primo Presidente nominato con l’atto costitutivo che dura in carica a tempo indeterminato. Il Presidente designa il Vice Presidente. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, firma gli atti e intrattiene i rapporti con le Autorità tutorie. Il Presidente vigila sul buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto ed adotta in caso d’urgenza, ogni opportuno provvedimento, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di delegare al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio di amministrazione i poteri di rappresentanza della Fondazione per il compimento di qualsiasi atto.

Articolo 11: Il Vice Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nelle attività istituzionali della Fondazione. Il Vice Presidente, inoltre, esercita quelle funzioni che gli vengano delegate, in via generale o di volta in volta dal Presidente. Egli dura in carica tre esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.

Articolo 12: Il Segretario.
Il Segretario dura in carica tre esercizi ed è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. E’ sempre salva la facoltà di dimissioni e quella di revoca per giusta causa, ad opera del Consiglio di amministrazione. Egli coadiuva il Presidente nell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso; collabora nello svolgimento di ogni attività della Fondazione, presenta lo schema di bilancio; sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative ed organizzative della Fondazione. Il Segretario redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.

Articolo 13: L’Organo di controllo.
Il Consiglio di amministrazione nomina un Collegio dei Revisori, formato da tre Revisori dei Conti, oppure un revisore unico. Essi devono risultare iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
I revisori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. I revisori sono rieleggibili. Ai revisori dei conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione e a tal fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo annuale. I revisori non percepiranno alcun compenso, salvo l’eventuale rimborso documentate delle spese.

Articolo 14: L’Esercizio finanziario e bilancio.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Considerato che la Fondazione non ha alcuno scopo di lucro, né può svolgere attività commerciali o simili, la gestione del patrimonio, che per ciò stesso non avrà finalità speculative, dovrà avvenire su specifiche indicazioni del consulente finanziario, membro del Consiglio di amministrazione, in maniera oculata per mantenere la capacità patrimoniale della Fondazione, ed ove possibile incrementarla, senza sottoporre il patrimonio della Fondazione ad un rischio che esuli quanto normalmente insito in ogni attività finanziaria.

Articolo 15: Liquidazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto in parti eguali fra le strutture di pediatria ospedaliera della città di Catania, per essere utilizzate con le stesse finalità previste nello Statuto della Fondazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23.12.1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge e, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, e le vigenti disposizioni del codice civile.
Qualunque clausola dell’atto costitutivo e dello statuto che si ponesse in contrasto con la normativa in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociali deve intendersi da questa sostituita.

Articolo 16: Vigilanza.
Ai sensi dell’art. 25 del codice civile l’Autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione della Fondazione.

Nel Dicembre 2021 lo Statuto è stato cambiato, solo formalmente per adeguare la Fondazione alla normativa di riordino del cosiddetto Terzo Settore. Qui il nuovo Statuto.